Firmato il Decreto Cura Italia – tutti i provvedimenti per le imprese in sintesi

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In data 16 marzo 2020 il Consiglio dei Ministri ha emanato il Decreto “Cura Italia” al fine di sostenere le imprese, i dipendenti e le “partite iva” a seguito delle problematiche conseguenti il COVID-19.

Di seguito riportiamo le principali misure destinate al sostegno delle PMI.

FONDO di GARANZIA PMI Art. 48 Si interviene sul funzionamento del Fondo di garanzia per le Pmi. Il decreto, in particolare, prevede quanto segue, per la durata di 9 mesi: la garanzia del Fondo è gratuita; pertanto è sospeso l’obbligo di versare le commissioni per l’accesso al Fondo; l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina Ue, a 5 milioni di euro; sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione; le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi Ue che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo fino al massimo dell’80% in garanzia diretta e del 90% in riassicurazione; per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza; per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti; per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60%, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50%, ulteriormente incrementabile del 20% in caso di intervento di ulteriori garanti.

 

MICROIMPRESE E PMI – CREDITO Art. 55 Per le microimprese e le piccole e medie imprese italiane che alla data di entrata in vigore del decreto-legge avevano ottenuto prestiti o linee di credito da banche o altri intermediari finanziari, il decreto prevede che in relazione a tali finanziamenti: le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti non possano essere revocati fino alla data del 30 settembre 2020; la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 sia rinviata fino alla stessa data alle stesse condizioni e con modalità che, da un punto di vista attuariale, non risultino in ulteriori oneri né per gli intermediari né per le imprese. Il pagamento delle rate di prestiti, ivi compresi i contratti di leasing, con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è riscadenzato sulla base degli accordi tra le parti o, in ogni caso, sospeso almeno fino al 30 settembre 2020 secondo modalità che assicurino la continuità degli elementi accessori dei crediti oggetto della misura e non prevedano, dal punto di vista attuariale, nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.  I

 

IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE, AGENZIE VIAGGI e TOUR OPERATOR – SOSPENSIONI – ESTENSIONE ad ALTRE CATEGORIE Art. 57 ha sospeso fino al 30 aprile 2020 – per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo nonchè per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato – i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. L’attuale decreto-legge  estende tale sospensione alle seguenti ulteriori categorie di soggetti: associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori; soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi; soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati; soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso; soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub; soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali; soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti; soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili; aziende termali di cui alla Legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico; soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici; soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali; soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare; soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli; soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica. Il decreto prevede poi che i versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi: in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

 

SCADENZE di LUNEDÌ 16 MARZO Art. 58 Tutti gli adempimenti e versamenti fiscali in scadenza oggi, 16 marzo, sono sospesi per tutti i contribuenti. Per i soggetti con ricavi superiori a 2 milioni la scadenza è rinviata a venerdì 20 marzo, mentre per gli altri al 31 maggio

 

SOGGETTI con RICAVI NON SUPERIORI a 2 MILIONI Art. 58 Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo2020 e il 31 marzo 2020: relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che tali soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta; relativi all’Iva (annuale e mensile); relativi alle addizionali Irpef; relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Ripresa della riscossione I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi: in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

PREMIO LAVORATORI DIPENDENTI Art. 60 Ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49, comma 1, lettera a), del Tuir, che possiedono un reddito complessivo di importo non superiore a 40mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. Adempimenti I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600/1973: riconoscono in via automatica tale incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno; compensano l’incentivo erogato secondo le regole ordinarie.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LOCAZIONI Art. 62 Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

 

SANIFICAZIONE AMBIENTI di LAVORO – CREDITO d’IMPOSTA Art. 61 Introdotto un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

 

BONUS PUBBLICITÀ Art. 95 Per il triennio 2020-2022, il credito d’imposta riconosciuto per gli investimenti pubblicitari nell’editoria si applicherà nella misura unica del 30%; scompare quindi il criterio incrementale.

 

ACCERTAMENTI – SOSPENSIONI Art. 58 Vengono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. La sospensione, quindi, è limitata alle attività degli enti impositori. ISTANZE di INTERPELLO Art. 64 Sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello e di consulenza fiscale.

 

CARTELLE ed ACCERTAMENTI ESECUTIVI Art. 65 Sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ; avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ; atti di accertamento esecutivo emessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli; ingiunzioni di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali; atti esecutivi emessi dagli enti locali ai sensi dell’art. 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali. Ripresa della riscossione I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.

 

“ROTTAMAZIONE-TER” – “SALDO e STRALCIO” Art. 65 Slitta al 31 maggio 2020 il termine di versamento: del 28 febbraio 2020, relativo alla “rottamazione-ter” (art. 3 , commi 2, lettera b), e 23 , e art. 5, comma 1, lettera d), del D.L. n. 119/2018, e art. 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2), del D.L. n. 34/2019); del termine del 31 marzo 2020, relativo al “saldo e stralcio” (art. 1 , comma 190, Legge n. 145/2018).

 

SOCIETÀ – APPROVAZIONE del BILANCIO Art. 103 Proroga del termine In deroga a quanto previsto dall’art. 2364, comma 2, del codice civile (che impone la convocazione dell’assemblea ordinaria almeno una volta l’anno entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale) e dall’art. 2478-bis, c.c. (che fissa in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale il termine entro il quale il bilancio d’esercizio deve essere presentato ai soci) è consentito a tutte e società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Semplificazioni Le Spa, Sapa, Srl e società cooperative possono prevedere: il voto elettronico o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga alle disposizioni statutarie; che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, comma 5, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, c.c.; la non necessità, anche se previsti, che il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo. Le Srl possono consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

 

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