Bonus Pubblicità 2021: aperta la possibilità di inviare le comunicazioni fino al 31 marzo

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Viene confermato e prorogato fino al 2022 il credito d’imposta per gli investimenti incrementali in pubblicità. È quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per sostenere il settore dell’editoria nell’attuale periodo di emergenza da Covid-19.

L’agevolazione destinata a imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, sarà concessa entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascun anno, quindi rimane previsto il riparto delle risorse nel caso in cui le domande superino la dotazione finanziaria stanziata.

La seconda novità, contenuta nella Legge di Bilancio 2021, riguarda i costi ammessi. La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 608, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), nel modificare la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del decreto-legge n. 50 del 2017), ha previsto che, per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta sia riconosciuto nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa ovvero giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni. Solo per gli investimenti sulla stampa cartacea e online, pertanto, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, si applica la normale disciplina in essere fino a marzo 2020 di cui al comma 1-bis dell’articolo 57-bis: il credito d’imposta, quindi, il credito è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale, purché pari o superiore almeno dell’1%, degli analoghi investimenti effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno precedente. 

In breve, il Bonus Pubblicità NON finanzia:

  • inserzioni pubblicitarie sui motori di ricerca e sui social;
  • televendite, servizi di pronostici, giochi e scommesse;
  • spese accessorie e costi di intermediazione.

Gli investimenti devono essere effettuati su giornali/riviste (anche online), radio e tv editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente tribunale, ovvero presso il ROC – Registro degli operatori di comunicazione, e dotate in ogni caso della figura del direttore responsabile.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione mediante il modello F24. L’agevolazione è concessa nei limiti del Regolamento De minimis.

La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta pubblicità 2021 potrà essere inviata dal 1 al 31 marzo 2021, indicando l’importo di spesa previsto per l’intera annualità.

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