Come specificato nella Legge di Bilancio 2020, per usufruire del credito d’imposta per investimenti Industria 4.0 nel 2020 è necessario fare particolare attenzione al rispetto delle seguenti condizioni:
- L’indicazione sulla fattura (o sugli altri documenti di acquisto) della disposizione di legge. In particolare la disciplina delle agevolazioni in commento si trova all’articolo 1 della Legge 160/2019 ai commi:
- comma 188: beni generici che danno diritto ad un credito d’imposta al 6%;L
- comma 189: beni materiali industria 4.0
- comma 190: beni immateriali industria 4.0
- L’acquizione di una perizia tecnica semplice o della dichiarazione del legale rappresentante nel caso di investimenti fino a 300.000 euro. Questa rappresenta una semplificazione rispetto alla disciplina precedente che prevedeva una perizia asseverata;
- L’invio della comunicazione al MISE (Ministero Sviluppo Economico);
- La conservazione della documentazione: la mancata conservazione della stessa è punita, secondo la norma, con la revoca dell’agevolazione. In particolare, la documentazione deve contenere:
- l’effettivo sostenimento dei costi
- la corretta determinazione dei costi e del beneficio.
L’Agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta rispondendo a due interpelli sul tema della corretta determinazione dei costi agevolabili relativi a tali incentivi fiscali.
L’Agenzia ribadisce che le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono riportare il riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019 ma ritiene, tuttavia, possibile correggere le fatture sprovviste della causale richiesta prima dell’avvio delle attività di controllo.
La correzione dovrà avvenire nelle seguenti modalità:
- Nel caso di fatture in formato cartaceo il riferimento normativo può essere riportato dal beneficiario sull’originale con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro.
- Per le fatture elettroniche l’impresa ha due alternative: stampare il documento di spesa e apporre la scritta indelebile, o realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso.