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Credito d’imposta pubblicità: primi chiarimenti

Credito d’imposta pubblicità: primi chiarimenti

Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria delle Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato i primi chiarimenti che precedono i contenuti principali del Regolamento di prossima adozione, dettagliando meglio i requisiti necessari alla presentazione della domanda.

Il credito d’imposta, introdotto dall’articolo 57-bis del decreto legge 50/2017, può essere utilizzato da imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi in riferimento ai costi pubblicitari incrementali di almeno l’1% rispetto all’anno precedente.

Con la legge di conversione (approvata definitivamente il 30 novembre), il bonus è stato esteso anche agli investimenti del terziario ed alle testate online. La legge ha inoltre ampliato il periodo temporale di applicazione del credito ovvero non soltanto dal 2018 in poi ma anche al secondo semestre 2017 (per investimenti pubblicitari effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017).

Il credito d’imposta è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti e sale fino al 90% per microimprese, PMI e Startup innovative. Nel caso in cui le domande superino le risorse disponibili, il credito d’imposta liquidato sarà inferiore alla richiesta e verrà ripartito percentualmente fra tutti i richiedenti aventi diritto. Se le domande non esauriranno le risorse finanziarie, queste andranno ad alimentare il plafond dell’anno successivo.

Il decreto fiscale fissa infatti un tetto di risorse pari a:

  • 50 milioni per gli investimenti sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) di cui 20 milioni destinati al secondo semestre 2017
  • 12,5 milioni per le emittenti radiotelevisive, anche digitali, a diffusione locale (solo per i costi pubblicitari sostenuti nel 2018).

Il Bonus pubblicità non è cumulabile con altre agevolazioni previste da normativa nazionale, regionale o comunitaria. Tuttavia un soggetto che investe sia sulla stampa che sulle radio/tv locali potrà utilizzare due diversi crediti d’imposta, in percentuali differenziate a seconda delle condizioni della ripartizione su ognuna delle due platee di beneficiari.

Sono ammissibili al credito d’imposta gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su

  • giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche online;
  • su emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

In tutti i casi, i giornali e le emittenti devono aver un direttore responsabile e devono essere editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 47/1948 oppure presso il Registro degli operatori di comunicazione di cui all’articolo 1, comma 6, lettera a, numero 5, della legge 249/1997.

Il credito d’imposta dovrà essere prenotato tramite la presentazione della domanda di contributo all’Agenzia delle Entrate, all’interno di una specifica finestra temporale. Il periodo di presentazione delle domande potrebbe essere indicativamente dal 1 marzo al 31 marzo di ogni anno.