La Legge di Bilancio recentemente approvata ha apportato alcune modifiche in materia di credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. La novità principale riguarda le modalità di calcolo del credito, infatti, gli incentivi per la Ricerca & Sviluppo non verranno più calcolati su base incrementale rispetto alla media degli investimenti del triennio 2012/13/14 ma in percentuale sulla totalità delle spese ammissibili sostenute nell’esercizio precedente. L’erogazione del beneficio avverrà sempre sotto forma di credito di imposta.Possono richiedere l’agevolazione le imprese residenti nel territorio dello Stato, le quali siano in possesso di DURC regolare ed effettuano attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.Il credito d’imposta riconosciuto nella misura del 12% (credito usufruibile in tre quote annuali di pari importo), fino a un massimo annuale di 3 milioni di euro/anno per beneficiario. Le spese ammissibili1) Spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici, titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo svolte internamente all’impresa, nei limiti del loro effettivo impiego in tali operazioni. La base di calcolo credito sarà del 150% del loro ammontare se si tratta di: personale con età <= 35 anni; personale in possesso di laurea magistrale (laurea ambito tecnico-scientifico); personale con titolo di dottore di ricerca (università italiana o estera); neoassunti a tempo indeterminato.2) Quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Massimo 30% voce di spesa 1).3) Spese per contratti di ricerca extra-muros. Nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato.4) Quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale. Max 1.000.000 di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta;5) Spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta. Max 20% delle spese di personale ammissibili indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste;6) Spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota. Max 30% delle spese di personale al punto 1) oppure del punto 3).Tali disposizioni sono operative per tutte le attività di ricerca e sviluppo effettuate dopo il 31/12/2019 e il credito d’imposta spettante è utilizzabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti.