L’Agenzia delle Entrate, dopo una controversa gestione dei contenziosi in ambito di Credito d’imposta R&S, nei quali spesso viene contestata all’impresa l’assenza del principio costitutivo dell’agevolazione e/o altre mancanze, spesso dettate dall’utilizzo di riferimenti postumi rispetto alla concezione della norma e alla sua applicazione nei casi di specie, ha pubblicato il provvedimento di “sanatoria” con modalità e termini per la regolarizzazione degli indebiti utilizzi in compensazione del credito d’imposta, effettuati per attività di ricerca e sviluppo, maturati nei periodi d’imposta che decorrono da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.
Di fatto la sanatoria permetterà alle imprese che ritengono di non aver correttamente applicato la misura, di riversare il credito senza sanzioni e interessi accessori.
I contribuenti che intendono regolarizzare la propria posizione, dovranno presentare domanda entro il 30 settembre 2022, tramite il modello approvato, cui seguirà il versamento integrale dell’importo indebitamente utilizzato, che sancirà il perfezionamento.
Il versamento (che non potrà essere effettuato tramite compensazione) dovrà avvenire entro il 16 dicembre 2022; è però prevista l’opzione di rateazione in tre quote di pari importo, con scadenza 16 dicembre 2022, 16 dicembre 2023 e 16 dicembre 2024, con alcune eccezioni.
Il mancato versamento comporterà l’iscrizione a ruolo degli importi dovuti, con l’applicazione di sanzioni e interessi.
Importi oggetto della regolarizzazione
Si tratta di sanare l’indebita fruizione per le seguenti cause:
- attività non ammissibili a valle di riesame del fascicolo e/o in relazione a prassi AdE postume o risoluzioni;
- spese in violazione di pertinenza e congruità, anche se ammissibili;
- erronea determinazione della media storica di riferimento.
Importi non oggetto della procedura
Non potranno essere riversati i seguenti importi in compensazione:
- già oggetto di atto di recupero crediti o altri provvedimenti impositivi, definitivo alla data dell’entrata in vigore del decreto legge n. 146 del 21 ottobre 2021;
- risultanti da condotte fraudolente, oggettivamente o soggettivamente simulate;
- frutto di documenti falsi e fatture che documentino operazioni inesistenti;
- con mancanza di documentazione che dimostri il sostenimento di spese ammissibili.