L’articolo 120 del Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 ed entrato in vigore nella stessa data, ha introdotto un nuovo credito d’imposta destinato a supportare le spese che dovranno sostenere le imprese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Il bonus si aggiunge a quello già previsto per la sanificazione e l’acquisto di DPI. Possono beneficiarne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.Il credito di imposta per gli ambienti di lavoro è concesso nella misura del 60% degli investimenti sostenuti per rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del coronavirus, entro il limite massimo di 80.000 euro per le sostenute nel 2020. Il bonus è cumulabile con altre agevolazioni previste per le stesse spese.Nel testo del Decreto Rilancio è stato individuato un elenco di investimenti per i quali è ammessa l’agevolazione: interventi edilizi necessari per il rifacimento spogliatoi e mense; realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni; arredi di sicurezza; investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.Si attende la circolare dell’Agenzia delle Entrate che dovrà fornire istruzioni operative su criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del DL Rilancio.