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Detassazione per i contributi erogati a seguito dell’emergenza COVID-19

Detassazione per i contributi erogati a seguito dell’emergenza COVID-19

Con una nuova disposizione inserita nel Decreto Ristori, viene stabilito che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica (Covid) non saranno tassati.

Nel dettaglio, ai sensi dell’art. 10-bis comma 1 del DL 28 ottobre 2020 n. 137 convertito (c.d. DL “Ristori”), inserito in sede di conversione in legge,  i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti “ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi”, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 (pro rata di deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 del TUIR (pro rata “generale” di deducibilità dei costi).

Tali disposizioni si applicano, ai sensi del comma 2, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, alle misure deliberate successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe.