La manovra del 2019 riguardo l’iperammortamento ha subito delle modifiche previste dall’articolo 10 della bozza della Legge di Bilancio, che è in fase di approvazione alla Camera. L’iperammortamento è un’agevolazione introdotta dal MiSE, con l’obiettivo di favorire i processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello 4.0. I beni devono rientrare in una delle seguenti categorie riportate nell’allegato A della legge, come: acquisto di beni strumentali nuovi ad alto contenuto tecnologico in chiave 4.0 è riconosciuta una maggiorazione del 40% sulle quote di ammortamento; sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità; dispositivi per l’interazione uomo-macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. In merito alla futura Legge di Bilancio le novità a riguardo sono: l’iperammortamento spetta secondo i criteri del decreto Dignità, solo se i beni sono agevolabili e destinati a strutture produttive situate in Italia; introduzione di nuove percentuali differenziate a seconda della misura degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019. Dall’anno prossimo è prevista l’introduzione di una formula a scaglioni per l’applicazione dell’iperammortamento sulla base del volume di investimenti effettuati, con l’obiettivo di favorire le piccole e medie imprese. Sono al momento previste 3 differenti soglie percentuali: 250% per investimenti fino a 2,5 milioni €; 200% per investimenti da 2,5 a 10 milioni €; 150% per investimenti da 10 a 20 milioni €. La maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro. Per usufruire dell’iperammortamento è necessaria un’autocertificazione dei beni, o di una perizia giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Gli ordini per i macchinari dovranno essere accettati entro il 31 dicembre 2019 con possibilità di consegna il 31 dicembre 2020 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.