Iperammortamento: ammessa la perizia tardiva

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Per la fruizione del beneficio fiscale offerto dall’iperammortamento, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante. Per i beni aventi un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, l’impresa deve presentare una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.

Tali documenti devono essere acquisiti dall’impresa entro il periodo d’imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero, se successivo, entro il periodo d’imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. In quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo d’imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.

Con la risoluzione 27/E del 9 aprile 2018, L’Agenzia delle entrate chiarisce che presentare la perizia tardivamente non determina la perdita del contributo ma semplicemente ne dilata i tempi di fruizione.

La disciplina, infatti, non prevede alcun termine entro il quale debbano essere acquisiti i documenti attestanti la sussistenza dei requisiti. Quindi, considerando che essi rivestono un ruolo fondamentale, in quanto chiamati ad attestare il rispetto del requisito dell’interconnessione, nel caso in cui la loro acquisizione avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione inizierà solo a partire da quel periodo d’imposta.

Nel caso, ad esempio, di un bene interconnesso nel 2017, con perizia acquisita nel 2018, l’impresa potrà fruire dell’iperammortamento a partire dal periodo di imposta 2018, mentre per il 2017 beneficerà del superammortamento.

La quota di iperammortamento annualmente fruibile dal 2018 sarà calcolata applicando il coefficiente di ammortamento fiscale alla differenza tra la maggiorazione complessiva relativa all’iperammortamento e la quota di maggiorazione fruita a titolo di superammortamento nel periodo d’imposta precedente.

 

 

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