Il regolamento per la fruizione dei benefìci dell’iperammortamento prevede che l’impresa produca una certificazione a firma del legale rappresentante oppure, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o ancora un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato.
Questi documenti devono attestare che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A (beni materiali) o all’allegato B (beni immateriali) e che è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Nel caso in cui, l’impresa dichiari di poter fruire dell’agevolazione dell’iperammortamento, ma a seguito di verifiche, da parte dell’Agenzia delle Entrate, venga accertato che i beni non possiedono i requisiti necessari, verrà applicata una sanzione amministrativa e/o penale.
Se viene accertato che l’investimento non aveva le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, si accerterà una indebita deduzione dall’imponibile delle quote di ammortamento determinate in applicazione dell’iperammortamento, e quindi la deducibilità di quote di ammortamento che dovranno essere determinate, sarà sulla scorta della norma che legittima il superammortamento piuttosto che sulla scorta dell’ammortamento ordinario. La conseguenza, sarà l’accertamento di un maggior reddito e, quindi, di una maggiore imposta per l’esercizio, ovvero gli esercizi di riferimento. Oltre alla differenza dell’imposta, in caso di errore si dovrà versare una sanzione che può variare dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.
La sanzione sarà inoltre aumentata della metà, quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. Si tratta in ogni caso di sanzioni amministrative che si applicano indipendentemente da ogni sanzione di carattere penale.
Si avrà invece una sanzione penale (reclusione da uno a tre anni), nel caso in cui si costituiscano i presupposti oggettivi di un reato fiscale, ad esempio avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente, ovvero avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti, idonei ad ostacolare l’accertamento e ad indurre in errore l’amministrazione finanziaria.
L’imprenditore che procede all’iperammortamento sulla scorta di una valida perizia e indichi nel bilancio o in altra documentazione rilevante ai fini fiscali i criteri di ammortamento applicati, non potrà essere soggetto ad una responsabilità penale. Il paragrafo 1 bis dell’art. 4 del Dlgs. 10 marzo 2000 n. 74 sancisce, infatti, l’irrilevanza penale dell’inserimento in dichiarazione di elementi negativi di reddito effettivamente sostenuti dal contribuente, quindi reali ed esistenti, ma che non si rendono deducibili ai fini fiscali per violazione delle disposizioni previste in tema di imposte sui redditi o dell’Iva: ed è il caso, ad esempio, della deduzione di una quota di ammortamento riferibile ad un bene strumentale effettivamente acquistato, operata per un importo superiore alla percentuale consentita dalla norma tributaria.