Le Nuove Linee Guida per la certificazione del Credito d’Imposta in R&S, Innovazione, Design e Ideazione Estetica

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Presentiamo una sintesi delle linee guida pubblicate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). Queste linee guida, aggiornate a luglio 2024, offrono un quadro dettagliato per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo (R&S), innovazione, design e ideazione estetica ammissibili ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

Le linee guida si propongono di fornire criteri generali per la qualificazione degli investimenti in R&S, innovazione, design e ideazione estetica. Questo è fondamentale per l’applicazione dei benefici fiscali, quali il Credito d’Imposta previsto dalla L. 160/2019 e dal D.L. 145/2013.

SEZIONE PRIMA: Attività di Ricerca e Sviluppo

Quadro Normativo di Riferimento. La normativa italiana distingue tre tipologie principali di attività ammissibili al Credito d’Imposta:

  1. Ricerca Fondamentale: attività sperimentali o teoriche finalizzate all’acquisizione di nuove conoscenze senza un’applicazione commerciale immediata.
  2. Ricerca Industriale: attività mirate ad acquisire nuove conoscenze per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, o per migliorare significativamente quelli esistenti.
  3. Sviluppo Sperimentale: attività sistematiche che utilizzano conoscenze esistenti per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi, o per migliorarli significativamente.

Criteri di Identificazione. Secondo il Manuale di Frascati, le attività di R&S devono soddisfare cinque criteri fondamentali:

  1. Novità: l’attività deve mirare a scoperte nuove o risultati non ancora diffusi nel settore di riferimento.
  2. Creatività: l’attività deve basarsi su concetti e ipotesi originali.
  3. Incertezza: l’esito dell’attività non deve essere prevedibile a priori.
  4. Sistematicità: l’attività deve essere pianificata e documentata.
  5. Trasferibilità e Riproducibilità: i risultati devono poter essere utilizzati e riprodotti da altri ricercatori.

Attività Ammissibili. Le attività ammissibili includono:

  • Lavori sperimentali o teorici per acquisire nuove conoscenze.
  • Ricerca pianificata per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi.
  • Sviluppo sperimentale per produrre piani, progetti o disegni di nuovi prodotti, processi o servizi.
  • Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, purché non destinati all’uso commerciale immediato.

SEZIONE SECONDA: Innovazione

Quadro Normativo di Riferimento. Le attività di innovazione devono soddisfare i requisiti del Manuale di Oslo, che include:

  1. Conoscenza: creazione di nuove conoscenze o utilizzo di conoscenze esistenti in nuovi modi.
  2. Novità: innovazione rispetto ai potenziali utilizzi e applicazioni.
  3. Implementazione: uso effettivo delle nuove conoscenze o tecnologie.
  4. Creazione di Valore: l’innovazione deve portare un vantaggio competitivo o economico.

Attività Ammissibili. Sono ammissibili le attività che comportano:

  • Sviluppo di nuovi prodotti o processi.
  • Significativo miglioramento di prodotti o processi esistenti.
  • Innovazione tecnologica 4.0 e green, mirata alla transizione ecologica o all’innovazione digitale.

SEZIONE TERZA: Design e Ideazione Estetica

Quadro Normativo di Riferimento. Le attività di design e ideazione estetica sono quelle finalizzate alla definizione di nuove soluzioni estetiche e funzionali per prodotti e servizi.

Attività Ammissibili. Le attività ammissibili includono:

  • Progettazione di nuovi prodotti con particolare attenzione all’aspetto estetico.
  • Sviluppo di nuovi concept di design.
  • Creazione di nuovi modelli estetici per prodotti esistenti.

Le nuove linee guida forniscono un quadro dettagliato per la qualificazione delle attività di ricerca e sviluppo, innovazione, design e ideazione estetica ammissibili ai benefici fiscali. È fondamentale per le aziende che desiderano usufruire di questi benefici conoscere e applicare correttamente questi criteri. Sulle attività svolte negli esercizi 2015-2019 purtroppo, vengono richiamati i principi del Manuale di Frascati, nonostante le recenti pronunce giuridiche che lo escludevano in toto, non essendoci menzione nella normativa originale.

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