L’art. 6 del DL 146/2021, successivamente modificato dalla legge di bilancio del 2022, introduce la super deduzione dei costi di ricerca e sviluppo per la creazione e sviluppo di beni immateriali. Il DL procede a una semplificazione della precedente disciplina del Patent Box, mentre le successive modifiche della Legge di Bilancio prevedono una serie di correzioni, fermo restando l’incremento della misura della maggiorazione delle spese al 110% (dal 90% originario): È stato stabilito che siano ora agevolabili i costi relativi a software coperti da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli, ma sono stati esclusi i marchi d’impresa e tutte le acquisizioni industriali, commerciali e scientifiche includibili nel “know-how” aziendale. Con il nuovo comma 10-bis dell’art. 6 del DL 146/2021 è stato introdotto il recapture dei costi sostenuti negli otto anni d’imposta precedenti per realizzare le immobilizzazioni immateriali agevolabili. Facciamo un esempio: per progettare un brevetto occorre sostenere dei costi ingenti; al termine del periodo si ottiene la privativa industriale (la registrazione del brevetto) e si può quindi impiegare nell’attività produttiva. Considerando solo il periodo finale, il 110% si applicherebbe solo sui costi di questo anno e con un importo ridotto, mentre con questa nuova misura, vengono recuperate anche le voci di costo degli anni precedenti. Perciò, un’impresa che nel 2021 abbia ottenuto la privativa industriale, può recuperare i costi sostenuti a partire dal 2013. La protezione dalle sanzioni è garantita a patto che il contribuente predisponga un’idonea documentazione dei costi prevista da provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Le disposizioni si applicano solo a partire dal periodo d’imposta in corso alla data del 22 ottobre 2021, momento di entrata in vigore della norma, pertanto per il periodo d’imposta 2021 (per imprese con esercizio coincidente con l’anno solare) non è più possibile esercitare le opzioni per il vecchio Patent Box e autodeterminazione; sono valide, quindi, le opzioni Patent Box relative al periodo d’imposta 2020. Inoltre, sono state modificate le modalità di scelta tra vecchio e nuovo regime: i soggetti che abbiano esercitato opzione nel 2021, possono scegliere di aderire al nuovo regime agevolativo; è sufficiente la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Da ciò sono esclusi, però, i soggetti che abbiano presentato istanza di rinnovo (ruling) e sottoscritto un accordo con l’Agenzia delle Entrate; se esiste il solo ruling e non è stato sottoscritto un accordo, va comunicata la volontà di rinuncia della procedura di accordo preventivo o di rinnovo della vecchia opzione. Per quanto riguarda le imprese che hanno presentato adesione opzionale al vecchio regime e definito con l’amministrazione finanziaria i criteri per la detassazione e per coloro che hanno optato per il regime semplificato, continua a valere la vecchia procedura, fino alla conclusione del quinquennio di opzione (al massimo il 2024). È stato eliminato il divieto di cumulo della “super deduzione” con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo.Va precisato, infine, che occorre attendere i dettagli operativi che verranno precisati dai provvedimenti attuativi del direttore dell’Agenzia delle Entrate.Vuoi avere maggiori dettagli sulle disposizioni previste per coprire i costi delle immobilizzazioni immateriali della tua impresa? Contatta Villani&Partners.