EcobonusLo strumento è dedicato alle imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore che abbiano realizzato interventi di efficienza energetica su edifici esistenti. Possono accedere all’agevolazione anche le persone fisiche, le associazioni di professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgano attività commerciale.La misura agevola interventi quali: riqualificazione energetica di edifici esistenti; installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda; interventi sull’involucro (pareti, finestre, coperture); sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e pompe di calore; acquisto e posa in opera di schermature solari; acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomasse combustibili; acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti: acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori.Rientrano fra le spese ammesse a detrazione anche quelle relative alle prestazioni professionali (come l’Attestato di Prestazione Energetica – APE e la documentazione tecnica necessaria) fermo restando i massimali d’agevolazione previsti per la tipologia d’intervento.Il sostegno è fornito sottoforma di credito d’imposta detraibile in 10 rate annuali di pari importo.Conto termicoL’incentivo è rivolto alle imprese di qualsiasi dimensione e di qualsiasi settore che abbiano realizzato interventi di efficienza energetica su edifici esistenti. Possono accedere all’agevolazione anche le persone fisiche e le Pubbliche Amministrazioni.I soggetti privati possono accedere alle agevolazioni agevolazioni per le seguenti tipologie di interventi: sostituzione di impianti esistenti con generatori alimentati a fonti rinnovabili; installazione di impianti solari termici, anche abbinati a tecnologie Solar Cooling per la produzione di freddo.Rientrano fra le spese incentivabili anche quelle sostenute per la Diagnosi Energetica e l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) nella misura del 50%.Il sostegno è erogato dal GSE tramite bonifico bancario, sotto forma di rate annuali costanti, della durata compresa tra 2 e 5 anni, a seconda della tipologia d’intervento e della sua dimensione.Fondo Nazionale Efficienza EnergeticaPossono accedere al fondo le imprese di qualsiasi dimensione (e di tutti i settori, a esclusione della produzione primaria dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura), in forma singola o associata, le ESCO e le Pubbliche Amministrazioni, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER e dal Regolamento de minimis.Le agevolazioni sono concesse a fronte di progetti d’investimento per l’efficienza energetica, avviati esclusivamente dopo la presentazione della domanda, volti alla realizzazione di interventi: di miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica; di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento In questa categoria rientrano anche gli impianti di cogenerazione o trigenerazione a condizione che sia conseguito il riconoscimento di Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR).Sono considerati agevolabili esclusivamente i costi di investimento supplementari necessari per conseguire il livello più elevato di efficienza energetica.Le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento a tasso agevolato e/o garanzia.I finanziamenti sono concessi a un tasso fisso pari allo 0,25%, a copertura di un importo massimo del 70% dei costi energia agevolabili, con un minimo di 250.000 euro a un massimo di 4 milioni di euro.La garanzia copre fino all’80% dell’ammontare delle operazioni finanziarie per capitale e interessi, e comunque fino a un importo garantito compreso tra un minimo di 150.000 euro e un massimo di 2,5 milioni di euro.Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato (comunitari, nazionali e regionali) nel limite del regolamento di riferimento: artt. 38 e 46 del Regolamento (UE) n. 651/2014 e regime de minimis.